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Istituzione di Sedi territoriali. A) Regolamento transitorio vigente: Art. 6 co. 6 atto costitutivo: ?(?) 6. Sino alla nomina degli organismi statutari il Presidente può procedere alla nomina dei referenti territoriali della associazione o disporne la revoca. In questi casi ne dà al più presto comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, i membri del Consiglio direttivo possono esprimere a maggioranza assoluta il loro dissenso motivato sulla revoca o sulla nomina, in quest'ultimo caso proponendo un nuovo nominativo. Sempre entro il termine di cui sopra, il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno tre soci fondatori per deliberare sulle nomine ovvero sulle revoche. Il termine decorre dall'ultima comunicazione ricevuta.? B) Norme statutarie applicabili. ?(?) 7.7 Possono essere costituite sedi regionali o territoriali, che hanno autonomia contabile e fiscale. Potranno essere nominati a tal fine tesorieri od organi che provvedano a mansioni esecutive ed organizzative, e collegi sindacali o di probiviri, dotati di adeguate garanzie di indipendenza, in modo analogo che a livello nazionale. I componenti degli organi di garanzia (collegi sindacale o dei probiviri) regionali o territoriali vengono nominati dall?organo di garanzia nazionale, anche sulla base delle proposte avanzate dal livello locale. Valgono le medesime incompatibilità previste per l'organo di garanzia nazionale. 7.8 I collegi dei probiviri o sindacali delle sedi regionali o territoriali esercitano, con riguardo alle sedi regionali o territoriali, i medesimi compiti del collegio dei probiviri o sindacale nazionale, come specificate nell'art. 11. In tal caso hanno le funzioni di organo di garanzia di prima istanza. Organo di appello è il Collegio dei probiviri nazionale, od organo di garanzia nazionale. Resta in facolt? di una delle parti di adire direttamente (per saltum) il Collegio dei probiviri nazionale. 7.9 Le sedi regionali o territoriali possono esprimere delegati alla assemblea in misura proporzionale al numero degli aderenti, in ragione di un delegato ogni 15 aderenti; sono fatte salve eventuali eccezioni (in ragione di particolari situazioni locali, o altro) valutate di volta in volta dal Collegio dei probiviri, d'ufficio o su istanza di parte. 7.10 Le prese di posizione o qualsiasi altro atto delle sedi regionali o territoriali, o di propri rappresentanti, o di qualsiasi rappresentante della associazione al di fuori degli organi di statuto, non impegnano nè vincolano la associazione salva espressa ratifica degli organi statutari, o delega espressa nei casi e nei limiti in cui lo statuto lo consenta. Per rappresentare gli interessi e la volont? della associazione non è ammessa, in via generale, una procura tacita o il conferimento tacito di poteri rappresentativi.?
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